Indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti ai sensi della legge 7 luglio 2016, n. 122
Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona, o nel caso di decesso della vittima il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e in mancanza dei genitori i fratelli conviventi e a carico, per ottenere un indennizzo pari a:
- euro 50.000 per il reato di omicidio;
- euro 60.000 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- curo 25.000 per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- euro 25.000 per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codicepenale;
- euro 25.000 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- quinquies del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di euro 10.000.
Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di euro 15.000.
L'accesso al Fondo. è consentito entro i seguenti termini:
- entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all’entrata in vigore della legge 7 luglio 20 16 n. 122;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- entro il 31 dicembre 2020 per coloro che abbiano già ottenuto un indennizzo per richiederne l'integrazione.
Requisiti di accesso:
- l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
- il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l 'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
- che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.
