Utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi (Enel - Telecom - Aziende di erogazione di Servizi, energia, gas, acqua, ecc.) non possono più chiedere certificati ai cittadini, ma devono accettare l`autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d`ufficio.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l`interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione. L`Ufficio Pubblico richiedente ed il Privato che ne acconsente dovranno accettare la dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia del documento d`identità, con la possibilità di verificare quanto dichiarato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell`interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità di chi firma. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche a soggetti privati che ne acconsentono, però possono scegliere le modalità con cui tali atti debbano essere sottoscritti:
- davanti a chi riceve materialmente la documentazione,
- allegando una fotocopia semplice di un documento di identità di chi sottoscrive,
- con autentica della sottoscrizione fatta davanti ad un pubblico ufficiale (notaio cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco).
I soggetti privati possono richiedere agli Enti Pubblici controlli rispetto ai dati dichiarati loro tramite autocertificazioni, accompagnando la richiesta con il consenso scritto del dichiarante.
L`autentica di firma è prevista:
- per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a private, in questo caso dietro il pagamento dell`imposta di bollo;
- per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da terzi incaricati da questi (ad esempio le deleghe per le riscossione della pensione).
Le dichiarazioni nell`interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso.
E` possibile dichiarare conforme all`originale la fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farli autenticare ad un pubblico ufficiale.
L`esibizione di un documento di identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea.
Per i cittadini extracomunitari l`autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono possibili solamente se i dati sono certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.
I certificati medici, sanitari, veterinari ed i brevetti non possono essere sostituiti dall`autocertificazione. I tribunali non sono tenuti ad accettare l`autocertificazione.
In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali e decadenza dei benefici conseguiti.




