Piano triennale di azioni positive
Tutte le amministrazioni dello Stato devono predisporre il Piano triennale di azioni positive previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Il Piano individua misure "speciali", nel senso di non generali bensì specifiche e definite, finalizzate a eliminare in un determinato contesto le forme di discriminazione eventualmente rilevate.
Obiettivi generali delle azioni sono: garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione.
Il Piano triennale si articola in due parti: una costituita da attività conoscitive, di monitoraggio e analisi; l'altra, più operativa, con l'indicazione degli obiettivi specifici. Il monitoraggio e la verifica sulla sua attuazione sono affidati prioritariamente al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.
Piano Triennale
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